COORDINAMENTI
Roma,
2009-03-01
Nuovo ricorso, Urgente!
l'Associazione La Scuola della Repubblica ha proposto un nuovo ricorso collettivo al Tar del Lazio per impugnare la circolare sulle iscrizioni per chiedere la sospensiva dei provvedimenti emanati dal Ministro.
Sotto trovate tutte le motivazioni in dettaglio. Il ricorso va presentato entro il 10 marzo ai legali che lo dovranno registrare entro il 15. Possono ricorrere: genitori, insegnanti, studenti maggiorenni. I costi del ricorso saranno coperti dall'Associazione e potremo concorrere con una sottoscrizione a offerta libera ( p. es. a Firenze chiedono 1 € a tutti i ricorrenti). I coordinamenti di Venezia, Bologna e Firenze hanno organizzato dei banchetti per raccogliere le adesioni. Oltre a compilare la scheda con i propri dati, la firma del mandato deve essere autenticata da un legale che faccia parte del collegio difensivo. A Roma ne fa parte l’Avv. Fausto Buccellato, V.le Angelico n. 45. Potremo fissare un appuntamento con lui e autenticare la firma tutti insieme. Potremo inoltre organizzare la raccolta delle adesioni il 9 pomeriggio nel corso della manifestazione davanti al Provveditorato, se l'avv. Buccellato fosse disponibile.
Chi vuole aderire, può intanto mettersi in contatto con noi scrivendo a
info@nonrubatecilfuturo.it
mpdemeo@gmail.com
Pro-memoria per l’organizzazione del ricorso collettivo contro la C.M. n. 4/09 concernente le iscrizioni per l’a.s.2009- 10
da Corrado Mauceri
La C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009 : una circolare applicativa di regolamenti attualmente inesistenti
La
C.M. è applicativa dei regolamenti che allo stato non esistono;
peraltro detta CM è stata emanata prima ancora dell’acquisizione dei
pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e senza la
formale adozione del piano programmatico,previsto espressamente
dalll’art.64
Il Ministro, emanando una circolare attuativa di
schemi di regolamento ancora in attesa dei suindicati pareri, manifesta
la chiara volontà che tali pareri saranno considerati ininfluenti; già
per tale ragione la C.M. si deve ritenere illegittima perché priva dei
necessari presupposti (piano programmatico formalmente adottato, i
pareri previsti dall’art. 64 ed i regolamenti), ma soprattutto si deve
ritenere non vincolante nel senso che si tratta di una richiesta da
parte dell’Amministrazione volta a conoscere gli orientamenti dei
genitori e degli studenti per quanto concerne le iscrizioni per il
prossimo a.s.
II
La contestazione della C. M.n.4/09
1 – Presentazionne delle domande di iscrizione
Il
primo atto di contestazione deve essere quello della presentazione
della domanda di iscrizione; come si è prima rilevato la CM. non può
avere alcuna efficacia vincolante soprattutto per quanto concerne la
domanda che è un atto dei genitori e degli studenti che sono vincolati
dalle norme vigenti e non da quelle ancora in fieri. L’art. 3 DPR
n.275/99 stabilisce difatti che le iscrizioni devono essere fatte sulla
base del POF in vigore e regolarmente approvato.
L’Amministrazione
può soltanto stabilire con efficacia vincolante i tempi per la
presentazione della domanda di iscrizione, ma non può imporre modelli
didattici e condizioni che nella normativa attualmente vigente non
esistono. Si propone quindi di redigere modelli di domanda conformi
all’attuale normativa e di suggerire ai genitori ed agli studenti di
presentare tali domande.
I dirigenti scolastici non possono
imporre il modello ministeriale; un eventuale rifiuto di accettazione
del modello alternativo dovrebbe essere subito contestato o inviando
tutte le domande respinte con un plico a mezzo raccomandata a.r. o,
anche, in sede legale.
Impugnativa immediata della C.M.
La
C.M. non è di per sé immediatamente lesiva degli interessi dei
genitori, studenti e docenti, ma induce all’autolesione dei propri
interessi con la scelta di modelli didattici applicativi della nuova
normativa e preannuncia l’organizzazione dell’attività didattica e la
determinazione degli organici sulla base dei regolamenti che il
Ministro in attuazione delle leggi n.133 e 169/05 dovrà emanare; sarà
pertanto opportuno impugnarla subito con ricorso al TAR del Lazio in
attesa di una successiva impugnativa dei regolamenti attuativi e di
tutti gli atti conseguenti.
Soggetti che possono proporre l’impugnativa.
I soggetti che possono essere legittimati a proporre ricorso sono:
genitori e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
docenti
per i riflessi che le riduzioni di orario e l’eliminazione delle
compresenze possono determinare rispetto agli organici;
organizzazioni
sindacali, Associazioni di genitori, studenti e delle scuole che
abbiano per statuto la finalità di tutelare gli interessi degli
associati o più in generale la qualità della scuola statale;
Amministrazioni locali quali enti portatori diretti degli interessi della popolazione.
I ricorsi possono essere collettivi.
Termini e modalitàdell’impugnativa
Il
ricorso deve essere proposto entro il 15 marzo p.v.; bisogna valutare
(anche sotto il profilo dei costi) se è opportuno proporlo subito per
dare subito un segnale della contestazione, oppure se attendere
l’emanazione dei regolamenti per una impugnativa unica (riducendo i
costi).
Motivi del ricorso (a titolo indicativo)
I motivi che allo stato si possono indicare sono:
Violazione
del principio costituzionale che impegna La Repubblica ad istituire
scuole per tutti gli ordini e gradi in funzione dell’art.3, 2 comma (
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale). Artt.3-33 e 34 Cost.
Lo stato deve garantire una
scuola qualificata per tutti, sostenendo tutte le spese necessarie; le
leggi in questione prevedono invece tagli che incidono pesantemente
sull’efficacia didattica (v. recente parere del CNPI del 12/12/2009),
mettendo in discussione la funzione istituzionale della scuola statale.
Violazione dei prinvcipi inmateria di decretazione di urgenza ( Art. 77 Cost)
La
decretazione d’urgenza nel nostro ordinamento deve avere un carattere
assolutamente eccezionale ( in casi straordinari)e deve sussistere una
effettiva urgenza e necessità; nel caso in esame tutte le predette
condizioni mancano
del principio della ragionevolezza e della buona amministrazione. ( art. 97 Cost.)
Per
giurisprudenza costante anche il legislatore nella sua ampia
discrezionalità deve attenersi ai parametri della ragionevolezza e
della buona amministrazione.
Nel caso specifico un intervento di
razionalizzazione della spesa, invece di razionalizzare il sistema
scolastico, incide negativamente sulla sua efficacia, come testimoniano
i pareri della Conferenza Unificata e del CNPI.
Peraltro anche se i suindicati pareri non sono vincolanti, il Governo è tenuto a considerarli con la necessaria attenzione.
Violazione
dell’obbligo della Repubblica di istituire scuole per tutti gli ordini
e gradi e del diritto di tutti di accedere alle scuole statali
(violazione degli art. 3, 33 e 34 Cost.)
La C.M. prevede
espressamente che per la scuola dell’infanzia lo Stato non si impegna a
garantire un’offerta corrispondente alla domanda sociale talché saranno
utilizzate ancora le scuole paritarie, anche di orientamento
confessionale.
Violazione del principio del pluralismo culturale e della autonomia della scuola (violazione dell’art. 33).
La
C.M. prevede specifici modelli didattici (riduzione del tempo scuola,
abolizione delle compresenze, ecc.) che costituiscono una illegittima
invasione del potere esecutivo nella sfera della didattica che deve
essere demandata agli organi della scuola.
Violazione del principio della parità di trattamento e dello stesso art. 4 L. n 169/08
La
C.M. subordina l’accoglimento delle richieste dei diversi modelli
didattici alle disponibilità dell’organico; si tratta di un criterio
illogico e discriminatorio; difatti una preventiva richiesta rispetto
ai diversi modelli orari ha un senso se tale richiesta è funzionale
alla determinazione degli organici, come si deduce peraltro dallo
stesso art. 4 della L. n. 169/08.
Violazione del principio dell’obbligo scolastico uguale per tutti (ART. 3 E 34 COST.)
La
C.M., in attuazione dell’art. 4 bis, prevede che l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di "istruzione e formazione
professionale" reintroducendo il sistema discriminatorio e duale ,già
previsto dalla Ministra Moratti; tale sistema duale non solo è una
forma di discriminazione perché non consente un uguale percorso
formativo a tutti, ma è elusivo della ratio dell’obbligo
dell’istruzione che ha lo scopo principale di assicurare a tutti una
uguale livello culturale.
Illegittimità delle "classi ponte" per gli alunni stranieri
La
C.M., recependo l’odg della Lega, prevede la possibilità di istituire
classi ponte per gli alunni stranieri; l’ipotesi è prospettata al fine
di favorire l’inserimento nella classe; si tratta però di una soluzione
discriminatoria che deve essere censurata per violazione dell’art. 3
Cost.
9) violazione della riserva di legge e dell’ art. 17 L. n. 400/88 e degli art . 33 e 117 Cost.)
L’Art. 64 della L. n. 133/08 è censurabile per violazione dell’art. 33 Cost. sotto due profili:
violazione del principio della riserva di legge;
violazione dello stesso art. 17 L. n. 400/08.
Sotto
il primo profilo gli art. 33 e 117 Cost. riservando alla Repubblica la
potestà legislativa in materia di (norme generali sull’istruzione)
precludono una delega alla potestà regolamentare del Governo,
soprattutto nella forma della "delegificazione" in una materia in cui
l’intervento del Parlamento è previsto per garantire una legislazione
rispettosa del pluralismo culturale.
L’art. 64 della L. n. 137/08
invece non solo ha previsto un’ampia delegificazione in materia
scolastica, ma ha delegato al Governo tale ampio potere regolamentare
senza la necessaria determinazione delle "norme generali regolatrici
della materia"; l’art. 64 difatti si limita ad indicare l’incremento
del rapporto alunni-docenti e la riduzione degli organici del personale
ATA; per tutto il resto è conferito al Governo una delega in bianco con
la sola indicazione generica di alcuni titoli.
Illegittimità per violazione dell’art 64 L. n. 133/08
Come
si è prima rilevato la C.M. è stata emanata sulla base di regolamenti
ancora inesistenti e senza la preventiva adozione del previsto piano
programmatico.
N.B.
Si ritiene opportuno proporre il ricorso
collettivo al TAR del Lazio perchè si impugnano atti con efficacia in
tutto il territorio nazionale.
Si può valutare l’opportunità di
tentare anche un ricorso con pochi ricorrenti (facilmente
raggiungibili) al TAR della Toscana in modo che se l’Amministrazione
propone il regolamento di competenza, essendo i ricorrenti pochi, si
possa trasferire facilmente a Roma (occorrerebbe difatti un nuovo
mandato da parte dei ricorrenti).
Si allega pertanto un mandato per il TAR del Lazio con due righe in bianco per aggiungere i nomi degli altri legali.
Unitamente
ai mandati devono essere restituite le schede informative ed a parte
l’elenco di tutti i ricorrenti con tutte le indicazioni richieste per
il ricorso :nome e cognome, qualifica (genitore del figlio minore o
altro), data di nascita, residenza e codice fiscale.
Il legale che raccoglie le firme in calce al mandato deve anche sottoscrivere l’autentica.
L’indicazione
dei motivi di illegittimità dovrà essere ulteriormente approfondita; a
tal fine sollecitiamo suggerimenti, proposte ed integrazioni da parte
di tutti ed in particolare dei legali.
Allegati
1) Mandato in bianco che deve essere sottoscritto dai ricorrenti ed in calce autenticato dal legale
2) Scheda informativa di ciascun ricorrente