RICORSI AL TAR
Firenze,
2009-05-27
I provvedimenti del Ministero sono inapplicabili: mancano i presupposti previsti dall’art. 64 DL n. 112/08
A tutt’oggi: il piano programmatico non è stato adottato, Il regolamento non è stato pubblicato. Il DI per la determinazione degli organici non è stato adottato nè finora sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari
L’art. 64 del DL n. 112/08 stabilisce “per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico”.
A tutt’oggi:
- 1) il piano programmatico, dopo l’acquisizione dei pareri del CNPI, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari (peraltro con molte osservazioni) non è stato adottato; nè può avere alcuna efficacia lo schema preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza Unificata ed al CNPI per l’acquisizione dei pareri, tanto più che nei pareri erano state formulate diverse osservazioni.
- 2) Il regolamento che, sulla base del predetto piano programmatico il Governo avrebbe dovuto emanare, a tutt’oggi non è stato pubblicato e quindi non è efficace.
- 3) Il DI per la determinazione degli organici che il Ministero di concerto con quello dell’Economia, avrebbe dovuto adottare, dopo avere acquisito il parere delle Commissioni Parlamentari (ex art. 22 L. n.488/01) a tutt’oggi non è stato adottato nè finora sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.
Allo stato attuale mancano tutti i provvedimenti previsti dall’art. 64 per la sua attuazione.
Tutto ciò premesso, è di tutta evidenza che la CM n. 38/09 con cui il MIUR ha diramato uno schema di DI relativo agli organici non può avere alcuna efficacia; di conseguenza gli OO.CC. delle scuole devono applicare la normativa che attualmente vigente ed efficace e quindi non possono applicare le disposizioni del citato art. 64 DL n. 112/08 che per la loro applicazione richiedono i suindicati provvedimenti che per il momento mancano; né la citata C.M.può avere nei confronti degli Organi Collegiali alcuna efficacia vincolante.
Di conseguenza l’Ufficio Scolastico Regionale deve tenere conto del POF, approvato da ciascuna scuola anteriormente alle nuove disposizioni dell’art. 64 del D.L. 112/08.
Si rimane a disposizione di ogni ulteriore chiarimento e per quant’altro possa essere utile
Firenze, 27 maggio 2009 Avv. Corrado Mauceri