RICORSI AL TAR
Roma,
2009-06-18
Ordinanza del Tar sul ricorso 2902 del 2009
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della circolare del MIUR n. 4 del 15 gennaio 2009 avente ad oggetto “Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell’infanzia e del I ciclo
N. 02902/2009 REG.RIC.
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2902 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fausto BUCCELLATO in Roma Viale Angelico, n. 45;
Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t. Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
previa sospensione dell'efficacia,
della circolare del MIUR n. 4 del 15 gennaio 2009 avente ad oggetto “Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell’infanzia e del I ciclo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
e per l’annullamento proposto con motivi aggiunti del 13 maggio 2009
della Circolare del MIUR n. 38 del 2 aprile 2009 con la quale il Capo Dipartimento dell’Istruzione presso il MIUR ha dettato istruzioni ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali per la determinazione dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2009/2010 ed ha loro inviato uno schema di decreto ministeriale nonché di tutti gli atti applicativi non conosciuti, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
considerato che riguardo alla impugnativa della circolare n. 4 del 15 gennaio 2009, manca il regolamento di cui art. 17, comma 2 della L. 23 agosto 1988, n. 400 come previsto dall’art. 64 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, allo stato soltanto firmato e che riguardo alla impugnativa della circolare n. 38 del 2 aprile 2009 manca il piano programmatico di interventi, allo stato ancora al livello di bozza di decreto interministeriale previsto dall’art. 64, comma 3 della menzionata legge n. 133 del 2008;
Rilevato che in data 9 giugno p.v. la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 della norma testè citata;
Ritenuto che la questione necessita di una più approfondita trattazione nella sede di merito e di rinviare la controversia alla pubblica udienza del 13 luglio 2009;
respinge l'istanza cautelare dei provvedimenti impugnati col ricorso principale e con i motivi aggiunti e rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 13 luglio 2009.
Spese al definitivo (Ric. n. 2902/2009).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
IL SEGRETARIO