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Ordinanza del Tar sul ricorso 2902 del 2009

by Red — last modified 2009-06-18 22:51

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della circolare del MIUR n. 4 del 15 gennaio 2009 avente ad oggetto “Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell’infanzia e del I ciclo

N. 02569/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 02902/2009 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2902 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

omissis

con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fausto BUCCELLATO in Roma Viale Angelico, n. 45;

contro

Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t. Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
,

della circolare del MIUR n. 4 del 15 gennaio 2009 avente ad oggetto “Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell’infanzia e del I ciclo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

e per l’annullamento proposto con motivi aggiunti del 13 maggio 2009
della Circolare del MIUR n. 38 del 2 aprile 2009 con la quale il Capo Dipartimento dell’Istruzione presso il MIUR ha dettato istruzioni ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali per la determinazione dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2009/2010 ed ha loro inviato uno schema di decreto ministeriale nonché di tutti gli atti applicativi non conosciuti, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;

previa declaratoria di nullità del detto schema di D.I.;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
considerato che riguardo alla impugnativa della circolare n. 4 del 15 gennaio 2009, manca il regolamento di cui art. 17, comma 2 della L. 23 agosto 1988, n. 400 come previsto dall’art. 64 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, allo stato soltanto firmato e che riguardo alla impugnativa della circolare n. 38 del 2 aprile 2009 manca il piano programmatico di interventi, allo stato ancora al livello di bozza di decreto interministeriale previsto dall’art. 64, comma 3 della menzionata legge n. 133 del 2008;

Rilevato che in data 9 giugno p.v. la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 della norma testè citata;

Ritenuto che la questione necessita di una più approfondita trattazione nella sede di merito e di rinviare la controversia alla pubblica udienza del 13 luglio 2009;

P.Q.M.

respinge l'istanza cautelare dei provvedimenti impugnati col ricorso principale e con i motivi aggiunti e rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 13 luglio 2009.

Spese al definitivo (Ric. n. 2902/2009).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
 
L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
IL SEGRETARIO

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