Ordinanza recuperi. Il Ministero risponde. Una smentita che non smentisce nulla
submitted by Avvocato Francesco Orecchioni — 0 comment(s) —E' finalmente intervenuto il Ministero con un comunicato dell'Ufficio Stampa
Debiti scolastici, Ministero: corsi luglio ed agosto legittimi
Dichiarazione del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, Mario Dutto
Roma, 11 febbraio 2008
In
relazione alla richiesta di chiarimenti della Gilda, a proposito dei
corsi di recupero dei debiti formativi, si precisa che il loro
svolgimento nei mesi di luglio ed agosto è pienamente legittimo, in
quanto regolato dalla legge che ha modificato gli esami di Stato (L. 11
gennaio 2007, n. 1), che prevede che le nuove modalità per il saldo dei
debiti siano "definite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione."
Il 22 maggio 2007 il Ministro ha quindi emanato il
decreto n. 42, stabilendo (art. 4, comma 2) che si possono attivare gli
interventi riguardanti il saldo dei debiti "anche a partire dal termine
delle lezioni dell’anno scolastico nel quale il debito è stato
rilevato."
Occorre rilevare in realtà che il Ministero -pur potendo stabilire le
modalità dei recuperi-non può certamente cambiare il calendario
scolastico, definito con legge dello stato; inoltre che lo stesso
decreto 42 citato dall'Ufficio stampa dispone che gli interventi
didattici SI POSSONO attivare, e non certamente SI DEVONO, come dispone
l'ordinanza 92.
Da
notare che il Ministero ha fatto un ulteriore passo indietro,
pubblicando le nuove FAQ, nelle quali si precisa che il Collegio dei
docenti decide anche i tempi delle verifiche del saldo dei debiti,
tenendo conto delle particolari situazioni del singolo Istituto, che
potrebbero anche non rendere possibile la conclusione di tutte le
operazioni entro il 31 agosto.
In caso di disaccordo tra Collegio docenti e Dirigente scolastico sul
calendario degli adempimenti, "l’unico vincolo che dovrà in ogni caso
essere rispettato è che tutti gli adempimenti si concludano prima
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo".
Avvocato Francesco Orecchioni