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PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA

by Red — last modified 2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 12 maggio 2008

CAPO III - ART. 21.

by Marco Donati last modified 2008-07-18 18:28

Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi

  1. L’organismo tecnico rappresentativo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 20, comma 1:
    a) provvede alla raccolta dei dati contenuti negli albi regionali di cui all’articolo 14;
    b) formula proposte sui criteri da seguire per la formazione iniziale, per l’abilitazione nonchè per l’individuazione degli standard professionali dei docenti;
    c) redige e aggiorna il codice deontologico;
    d) esercita potesta` disciplinari sugli iscritti negli albi regionali di cui alla lettera a).
  2. L’organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonchè alle tecniche e alle procedure di reclutamento dei docenti.
  3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta degli albi regionali di cui all’articolo 14 e alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite all’organismo tecnico rappresentativo nazionale per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza.
  4. Nell’ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l’istruzione e la formazione professionale.