PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO APREA
Roma,
2008-07-18
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA
by
Red
—
last modified
2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti
Presentata il 12 maggio 2008
CAPO III - ART. 21.
Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi
- L’organismo tecnico rappresentativo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 20, comma 1:
a) provvede alla raccolta dei dati contenuti negli albi regionali di cui all’articolo 14;
b) formula proposte sui criteri da seguire per la formazione iniziale, per l’abilitazione nonchè per l’individuazione degli standard professionali dei docenti;
c) redige e aggiorna il codice deontologico;
d) esercita potesta` disciplinari sugli iscritti negli albi regionali di cui alla lettera a). - L’organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonchè alle tecniche e alle procedure di reclutamento dei docenti.
- Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta degli albi regionali di cui all’articolo 14 e alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite all’organismo tecnico rappresentativo nazionale per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza.
- Nell’ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l’istruzione e la formazione professionale.