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PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA

by Red — last modified 2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 12 maggio 2008

CAPO III - ART. 15.

by Marco Donati last modified 2008-07-18 18:19

Contratto di inserimento formativo al lavoro

  1. Coloro che hanno conseguito l’abilitazione, ai sensi dell’articolo 13, svolgono un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro. L’ufficio scolastico regionale competente, tenendo conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni scolastiche, provvede all’assegnazione dei docenti alle medesime istituzioni ai fini della stipulazione, da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, del contratto di inserimento formativo al lavoro, cui si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
  2. I docenti svolgono l’anno di applicazione, che prevede l’assunzione di responsabilita` di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della funzione di tutor.
  3. Nell’anno di applicazione, il docente è tenuto a svolgere, oltre al normale orario di servizio, attività formative connesse all’esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dall’universita` , sulla base delle indicazioni del tutor.
  4. Concluso l’anno di applicazione, il docente discute dinanzi alla commissione di valutazione di cui all’articolo 17, comma 4, una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nel medesimo anno e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e con l’attribuzione di un punteggio, tenuto anche conto degli elementi di valutazione forniti dal tutor. In caso di giudizio negativo della commissione l’anno di applicazione può essere ripetuto una sola volta.
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti che svolgono l’anno di applicazione nelle istituzioni scolastiche si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.