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PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA

by Red — last modified 2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 12 maggio 2008

CAPO I - ART. 6.

by Marco Donati last modified 2008-07-18 08:10

Composizione del consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a undici, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. Ne fanno parte, altresì, rappresentanti dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola ed esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento di istituto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d).
  2. Le modalita` di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).
  3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresı`, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
  4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni di segretario, anche il direttore dei servizi generali e amministrativi, che non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il programma annuale delle attività.
    Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di amministrazione.