PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO APREA
Roma,
2008-07-18
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA
by
Red
—
last modified
2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti
Presentata il 12 maggio 2008
CAPO I - ART. 1.
GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
- Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i rappresentanti degli enti locali e, su deliberazione delle singole istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realta` culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, secondo i princìpi della presente legge.
- Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge. Le istituzioni scolastiche costituiscono, altresı`, organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie ai sensi dell’articolo 9.
- Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.
- Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili, coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, che trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.
- Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, spettanti agli organi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
- Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificita` ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilita` amministrativa appartiene all’ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio di amministrazione. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilita` propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonchè l’applicazione dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.