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PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA

by Red — last modified 2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 12 maggio 2008

CAPO I - ART. 1.

by Marco Donati last modified 2008-07-18 07:58

GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

  1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
  2. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i rappresentanti degli enti locali e, su deliberazione delle singole istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realta` culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, secondo i princìpi della presente legge.
  3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge. Le istituzioni scolastiche costituiscono, altresı`, organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie ai sensi dell’articolo 9.
  4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.
  5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili, coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, che trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.
  6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, spettanti agli organi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
  7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificita` ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilita` amministrativa appartiene all’ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio di amministrazione. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilita` propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonchè l’applicazione dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.