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PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA

by Red — last modified 2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 12 maggio 2008

CAPO I - ART. 2.

by Marco Donati last modified 2008-07-18 07:57

Trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni

  1. Ogni istituzione scolastica può , nel rispetto dei requisiti, delle modalita` e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, costituirsi in fondazione, con la possibilita` di avere partner che ne sostengano l’attività , che partecipino ai suoi organi di governo e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e a innalzare gli standard di competenza dei singoli studenti e di qualità complessiva dell’istituzione scolastica.
  2. I partner previsti dal comma 1 possono essere enti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit. Le istituzioni scolastiche che sono trasformate in fondazioni devono prevedere nel loro statuto l’obbligo di rendere conto alle amministrazioni pubbliche competenti delle scelte effettuate a livello organizzativo e didattico e svolgere una costante azione di informazione e di orientamento per genitori e studenti.
  3. Le istituzioni scolastiche trasformate in fondazioni definiscono gli obiettivi prioritari di intervento, prevedono le necessarie risorse economiche e individuano, mediante appositi regolamenti interni, le funzioni e gli strumenti di indirizzo, di coordinamento e di trasparenza dell’azione didattica e finanziaria.