ATTUALITÀ
Milano,
2008-01-26
Fioroni sarà ricordato dagli studenti e dalle studentesse non solo per aver reintrodotto gli esami di riparazione a settembre.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Fioroni sarà ricordato dagli studenti e dalle studentesse non solo per aver reintrodotto gli esami di riparazione a settembre.
Milano, 26 gennaio 2008
Mario Piemontese
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria. (GU n. 293 del 18-12-2007 )
testo in vigore dal: 2-1-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista
la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti
gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). -
1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche
individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento
dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In
nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non
lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente, della gravità del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di
classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a
quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di
studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo
allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di
allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento
superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la
scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri
all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della
persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale
caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle
fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è
costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le
sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare
sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Impugnazioni). -
1.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque
vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla
scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori
nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale
organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di
istituto e, nella
scuola secondaria superiore, da un rappresentante
eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori,
ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti
eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2.
L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il
Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi
delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti
della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse,
contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere
vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per la scuola
secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e
da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica
regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale
o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale,
nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla
base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie
scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5.
Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.
Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei
genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di
garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
testo in vigore dal: 2-1-2008
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita). -
1.Contestualmente
all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli
regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione
nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma
1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle
attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le
iniziative piu' idonee per le opportune attività di accoglienza dei
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto
delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa,
dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.".
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 129
Atto di diffida e messa in mora