FINANZIARIA 2008
Milano,
2007-09-29
Scuola e Finanziaria 2008
Sospendiamo il giudizio fino a quando non sarà disponibile il testo approvato dal Consiglio dei Ministri
Oggi è circolata in rete una bozza del testo della finanziaria 2008. Le parti che riguardano la scuola le trovate di seguito.
Mentre è ancora in corso l'approvazione definitiva del documento da
parte del Consiglio dei Ministri, sulla scuola sono state date su www.repubblica.it le seguenti notizie:
In arrivo misure contro il caro-scuola
La
Finanziaria conterrà anche interventi di "defiscalizzazione" sulle
spese scolastiche. Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Enrico Letta, in un briefing a Palazzo Chigi.
Scuola.
Al
ministero di Fioroni sono stati destinati 304 milioni. La somma servirà
a supportare sia l'adempimento dell'obbligo di istruzione, introdotto
con la manovra di bilancio dello scorso anno (circa 150 milioni), che
le spese per il funzionamento delle scuole. Sembrano scongiurati,
dunque, almeno in parte, i tagli paventati negli scorsi giorni dal
Tesoro per il comparto istruzione. Secondo quanto detto dal ministro
Letta dovrebbero essere previsti anche sconti fiscali per l'acquisto
dei libri scolastici. Fioroni si è dichiarato soddisfatto.
Pubblico impiego.
Le
risorse per i contratti pubblici per il biennio 2006-7 sono aumentate,
rispetto a quanto previsto dalla finanziaria 2007, di 1,6 miliardi a
valere sull'anno 2008 e di 220 milioni a decorrere dal 2009. In
aggiunta, per il personale docente è stanziata la somma di 210 milioni
di euro dal 2008 da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo
professionale, secondo quanto prevede l'accordo dell'aprile scorso. Per
il personale della sanità, sempre sulla base di accordi già
intervenuti, le risorse vengono incrementare di 661 milioni di euro per
il 2008 e di 398 milioni a decorrere dal 2009. Per i prossimi rinnovi
contrattuali riferiti al biennio 2008-2009 previsti rispettivamente 240
milioni e 355 milioni.
Aspettiamo quindi di poter leggere il
testo approvato dal consiglio dei Ministri, e soprattutto la Relazione
tecnica allegata, per esprimere un giudizio.
Milano, 29 settembre 2007
Mario Piemontese
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Bozza Finanziaria 2008
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono adottati i seguenti interventi:
a)
a partire dall’anno scolastico 2008/09, per l’istruzione liceale,
l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad
ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio ai vigenti ordinamenti nazionali;
b)
il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto
del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai
diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
c) il primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333 è così modificato “Incrementi
del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore
generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331”;
d) l’assorbimento del personale di cui all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la
riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal
possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento
del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi
quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.
2. Sono fatti salvi l’applicazione ed i relativi effetti della procedura di cui all’art. 1, comma 621 lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3.
In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, per una maggiore
qualificazione dei servizi scolastici attraverso misure di carattere
strutturale, da attuare gradualmente nel triennio 2008/2010, che
consentano il razionale utilizzo della spesa, con uno o più decreti,
adottati dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, si procede alla revisione
dei criteri e dei parametri vigenti in materia di formazione delle
classi e di determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente e non docente, che tra l’altro riduca il divario
tra l’organico di diritto e la situazione di fatto anche mediante il
ridimensionamento del sistema derogatorio vigente in materia di
dotazioni organiche del personale docente.
4. Dall’attuazione del comma 3, del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie di spesa, da verificarsi annualmente, non inferiori a 40 milioni di euro per l’anno 2008, a 160 milioni di euro per l’anno 2009, a 280 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
5. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie di spesa di cui al commi 4, del presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Sperimentazione nuovo modello di gestione organici
1.
Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare la
gestione, su base territoriale, dell’organico del personale docente ed
A.T.A., determinato sulla base della normativa vigente. Con decreto
adottato dal del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri, la
durata e l’ambito della sperimentazione, sulla base dei seguenti
principi:
a) miglioramento dei rapporti docenti/alunni e ata/alunni, rispetto a quanto registrato nell’anno scolastico 2006/2007;
b)
la gestione flessibile nella formazione delle classi, sulla base degli
obiettivi dati, eventualmente anche in deroga ai parametri previsti dal
decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
c)
coordinamento con gli enti locali competenti per la definizione di
eventuali interventi di razionalizzazione della rete scolastica;
d)
individuazione delle modalità di verifica dei risultati conseguiti, al
fine della quantificazione delle relative economie di spesa.
Alternanza scuola lavoro
1.
A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la
celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi
all’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, il finanziamento previsto all’articolo 9 del medesimo
decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno
specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per
l’alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo
stanziamento del fondo di cui alla legge n. 440/97.
Rifinanziamento attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato
1.
All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le
parole “e di 100 milioni di euro per l’anno 2003, 2004, 2005 e 2006”
sono sostituite dalle parole “e di 100 milioni di euro per l’anno 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008”.
Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007
1.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e al fine di dare attuazione alle intervenute intese ed
accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in materia di pubblico
impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste
per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno 2008 di 1.631 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 220 milioni di euro.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola,
in attuazione dell’Accordo sottoscritto dal Governo e dalle
Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall’anno
2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la
valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.
Risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009
1. Per il biennio 2008-2009,
in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per
la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati
complessivamente in 240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
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Art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Dall'attuazione
dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un
importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno
2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni
a decorrere dall'anno 2009.
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Decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000
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Primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333
1.
Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di
fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in
organico dal dirigente territorialmente competente.
Parte sostituita
Incrementi
del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti
dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.
Nuova parte
Incrementi
del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore
generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998,
n. 331.
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D.M. 24 luglio 1998, n. 331
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Art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Il
Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero
sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo
personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, e'
finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini
e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale
maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per
l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di
cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico
2007/2008.
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Art. 1, comma 621 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Al
fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla
riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli
enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli
importi indicati dal medesimo comma 483;
b) relativamente al
comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero
della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare,
fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.
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Articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
546.
Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1,
comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio
statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a
decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
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