FINANZIARIA 2008
Milano,
2007-10-03
Finanziaria 2008: la devastazione della Scuola continua
Da oggi è disponibile per i non addetti il testo della relazione tecnica di accompagnamento alle legge finanziaria 2008. Ecco cosa si legge a proposito di Scuola.
Da oggi è disponibile per i non addetti il testo della relazione tecnica di accompagnamento alle legge finanziaria 2008. Ecco cosa si legge a proposito di Scuola.
Tagli al personale docente e al personale ATA
Così
come annunciato il Governo, dal suo punto di vista, nel 2007 ha fallito
completamente l'obiettivo che si era posto quanto a risparmi nella
scuola. Con il taglio dell'organico aveva previsto di riuscire a
risparmiare 418,7 milioni, mentre è riuscito a risparmiare "solo" 136,
3 milioni. Invece di tagliare 43.000 posti ne ha tagliati "solo"
14.000, ne mancano all'appello 29.000 che sommati ai 4.000 che già
aveva previsto di tagliare nel 2008, fanno in tutto 33.000.
Nonostante
il fallimento il Governo non demorde e ha deciso di tagliare i 33.000
posti in tre anni, 11.000 per anno. Le riduzioni avverranno attraverso
le voci principali previste dala finanziaria 2007: innalzamento del
rapporto alunni/classi, scomparsa totale dei docenti specialisti di
inglese nella scuola elementare, la riduzione di 4 ore del monte ore
settimanale degli istituti professionali nei primi 2 anni, la
riconversione degli insegnanti soprannumerari.
Il risparmio
prodotto per effetto di questi tagli dovrebbe essere: 515, 9 milioni
nel 2008, 837,2 milioni nel 2009, 1.158, 5 milioni nel 2010, 1372,7
milioni nel 2011.
Visto che le 4 voci della finanziaria 2007
sono sembrate insufficienti per produrre adeguati risparmi, il Governo
ha deciso di inserirne 2 nuove nella finanziaria 2008, e sono scritte
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50.
La prima voce
riguarda la riduzione nei licei del monte ore delle sperimentazioni.
Nell'articolo si legge che le sperimentazioni per poter essere attivate
nelle classi prime del prossimo anno scolastico dovranno prevedere
quadri orario congruenti con quelli dei "vigenti ordinamenti
nazionali".
Ma quali sono i "vigenti ordinamenti nazionali"? Quelli della Moratti oppure quelli pre - Moratti? Non si sa.
Se
si va a leggere la relazione tecnica è chiaro che chi l'ha scritta non
è particolarmente interessato a tutto questo, la cosa importante è che
le sperimentazioni nei licei non superino le 34 ore settimanali.
Licei
con sperimentazioni che superano le 34 ore settimanali ci sono eccome:
i licei artistici per esempio, ma anche i tecnologici.
La
riduzione del monte ore delle sperimentazioni nei licei produrrebbe il
taglio di 124 docenti con un risparmi annuale di 3,8 milioni.
La
seconda voce riguarda la riduzione per il prossimo anno scolastico del
numero di classi prime e terze delle scuole superiori attraverso un
metodo di calcolo del numero di classi che non tiene conto degli
indirizzi presenti nella stessa scuola.
Per intenderci facciamo un esempio.
Supponiamo
che in un ITIS siano previsti tre indirizzi nel triennio: informatica,
chimica e fisica. Ci sono 100 studenti che si sono iscritti in terza,
di questi 50 hanno scelto informatica, 35 chimica e 15 fisica. In una
situazione di questo genere oggi si formerebbero 5 classi: 2 di
informatica con 25 studenti per classe, due di chimica con 17/18
studenti ciascuna e 1 di fisica con 15 studenti.
Secondo quanto
previsto dalla finanziaria bisognerebbe fare 4 classi da 25, cioè una
classe in meno. Il risultato sarebbe 2 classi di informatica da 25, una
classe di chimica da 25 e una classe articolata chimica/fisica da 25.
L'operazione dovrebbe produrre un taglio di 1810 docenti con un risparmio di 56,2 milioni all'anno.
Quindi
le prime novità che ci porta la finanziaria sono un ulteriore taglio di
1934 posti che aggiunti ai 33.000 già previsti ci portano circa a quota
35.000.
Complessivamente quindi la manovra dovrebbe portare a un
risparmio di: 535,9 milioni nel 2008, 837,2 milioni nel 2009, 1,158,5
milioni nel 2010, 1372,7 milioni nel 2011.
Non è finita però!
Tagli all'organico per il sostegno
I commi 3 e 4 dell'articolo 50 sono dedicati agli insegnanti di sostegno.
Anche in questo caso il taglio c'è, ma no si vede subito.
Cominciamo con un po' di numeri.
Nell'anno
scolastico 2006/2007 il numero di classi in organico di diritto è pari
a 375.722. Sempre nell'anno scolastico in corso sono stati attivati
complessivamente 92.185 posti di sostegno. Nella relazione tecnica c'è
scritto che la normativa attuale non prevede limiti per quanto riguarda
il numero di posti per il sostegno, cosa assolutamente falsa perché il
Ministro Fioroni solo dopo le proteste che ci sono stati ne ha concessi
altri 702, numero che peraltro non è sufficiente a soddisfare tutte le
richieste inevase.
Nella relazione tecnica c'è scritto inoltre che
ogni anno il numero di posti di sostegno attivati aumenta di circa
3.000 unità, quindi si prevede che per l'anno scolastico 2008/2009 i
posti da attivare saranno circa 94.500.
La norma fissata dalla
finanziaria prevede un tetto per il numero di posti, tale tetto si
ottiene dividendo per 4 il numero di classi in organico di diritto di
quest'anno, cioè 93.930. Nei prossimi anni non potranno esserci più di
93.930 insegnanti di sostegno, indipendentemente dal numero delle
richieste. Il prossimo anno, pur essendo necessari, non saranno
attivati 570 posti, l'anno successivo 3570 e così via di 3.000 in
3.000.
Per evitare guai, la norma che prevede l'attivazione di
posti in deroga viene abrogata, quindi, così come testualmente scritto
nella relazione tecnica, "il comma 4 garantisce la concreta
interruzione dell'andamento crescente del numero di docenti in
questione".
A questo punto dovrebbe partire l'insulto, soprattutto per l'assoluta assenza di buon senso.
Nella
finanziaria 2007, gli autori sono gli stessi di quella 2008, pensate
che al comma 605 lettera b) a proposito di docenti di sostegno è stato
scritto:
"il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici
scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi;"
Alla faccia delle effettive esigenze rilevate!
Andiamo oltre.
Personale ATA.
La
finanziaria 2007 prevede per il personale ATA 20.000 assunzioni in tre
anni. La finaziaria 2008 ha portato da 20.000 a 30.000 il numero di
assunzioni in tre anni. Visto che già quest'anno ci sono state 10.000
assunzioni, per i prossimi due anni ne sono previste 20.000,
presumibilmente 10.000 per anno. A cosa si deve però tanta grazia?
Se
si legge la relazione tecnica si capisce subito. Aumentare il numero di
assunzioni non costa nulla, perché nei prossimi due anni a fronte
dell'ingresso di 20.000 neoassunti, si prevede che andranno in pensione
25.000 lavoratori. Altro che lotta al precariato, il numero di posti
vacanti continua ad aumentare. Ci credo poi che in una città come
Milano le graduatorie per supplenze del personale ATA si esauriscono,
stare in quelle graduatorie vuol dire continuare a fare il precario a
vita.
Sperimentazione di un modello organizzativo per la qualità dell'istruzione e per l'efficienza della spesa
Mancando
ancora tutti i decreti attuativi della sperimentazione, la relazione
dice che non è possibile quali saranno le economie di spesa che
verranno raggiunte, l'unica cosa che si dice è che tutti risparmi
prodotti resteranno in gestione al Ministero della Pubblica Istruzione.
Cosa dire?
Approfittiamo
di questa seconda occasione che il Governo così gentilmente ci concede.
Lo scorso anno di motivi per scendere in piazza e protestare ce ne
erano moltissimi, ma in pochi hanno scelto di farlo. Quest'anno i
motivi continuano ad essere moltissimi, ma non possiamo più far finta
di niente.
Milano, 3 ottobre 2007
Mario Piemontese
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Finanziaria 2008
Art. 50
(Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)
1
. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare
anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i
seguenti interventi:
a) a partire dall’anno scolastico
2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime
dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto
ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione
della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti
ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di
quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si
determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti,
indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e
sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui
sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c)
il primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001
n. 333, è così modificato “Incrementi del numero delle classi, ove
necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa
autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i
parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331”;
d)
l’assorbimento del personale di cui all’art. 1, comma 609, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell’anno
scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è
attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di
studio richiesto per il
reclutamento del personale, tramite corsi di
specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è
obbligatorio partecipare.
2. Le economie di spesa di cui
all’art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo,
nonché quelle
derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c)
e d) del comma 1 sono complessivamente determinate come segue: euro 535
milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno
2009, euro
1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere
dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da
a) a d) del comma 1, si applica la procedura prevista dall’art. 1,
comma 621, lett. b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli
insegnanti di sostegno, a decorrere dall’a.s. 2008/09, non può superare
complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi
previste nell’organico di
diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il
Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce modalità e
criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente
periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento
alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi
di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso
opportune compensazioni tra province
diverse e in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili.
4.
La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è
progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza
organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39,
comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente,
anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario,
all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono soppresse le parole da: “nonché la possibilità”,
alle
parole: “particolarmente gravi”, fermo restando il rispetto dei
principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte
le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni dei commi 3 e 4.
5.
All’articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole “20.000 unità” sono sostituite dalle
parole “30.000 unità”
6. Con regolamento da emanare a sensi
dell’articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro
dell’economia e delle finanze, è definita la disciplina
procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso
concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause
che determinano la formazione di situazioni di precariato, nei limiti
delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario.
7. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:
a)
i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di
tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del
fabbisogno di insegnanti nell’ambito della programmazione universitaria
e delle relative compatibilità finanziarie;
b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;
c) i profili della valutazione degli esiti dell’attività didattica al termine della formazione in servizio.
8.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dal comma 6, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso
incompatibili, di cui all’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
9. Con atto di
indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo
2008, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità,
criteri
e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a
innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere
efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli
anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e gli ambiti territoriali,
di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.
10. L’atto di indirizzo di cui al comma 9 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell’offerta
formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione del servizio delle
singole
istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi
infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla
organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal
decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
b) modalità con
cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le
istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
d)
elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche
e alla popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre,
attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della
quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f)
possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano
disponibili grazie all’aumento complessivo dell’efficienza del servizio
di istruzione nell’ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell’effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.
11.
In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 9,
opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da
rappresentanti regionali e/o provinciali
dell’Amministrazione della
pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle
istituzioni scolastiche statali, con il compito di :
a)
predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli
elementi informativi previsti dall’atto di indirizzo di cui al comma 9,
definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da
raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all’attuazione
del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni
adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di
scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi
necessari per il raggiungimento degli obiettivi.
12.Le proposte
avanzate dall’organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con
propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti.
L’organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
13.
I piani di cui al comma 11 sono adottati fermo restando, per la parte
di competenza, quanto disposto dall’art. 1, comma 620, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
14. L’Ufficio
scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 11, ne riferisce
all’organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione
contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della
pubblica
istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive
effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
15.
Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 14
confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle
istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli
obiettivi, per le finalità
di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
16.
Entro la fine dell’anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio
condotto ai sensi del comma 14 e della valutazione degli effetti di
tale sperimentazione di cui al comma 10, lettera g), il Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze,
adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto
di indirizzo finalizzato all’estensione all’intero territorio nazionale
del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali
individuati ai sensi del comma 9, tenendo conto degli elementi emersi
dalla sperimentazione.
17. Al fine di pervenire a una gestione
integrata delle risorse afferenti il settore dell’istruzione, per gli
interventi a carico del fondo di cui al comma 15 può trovare
applicazione l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
Ecco la scuola "Tremonti Gelmini"