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Milano,
2009-07-27
Vinto il ricorso al TAR avverso la circolare sull'adozione dei libri di testo
Non è possibile modificare la scelta dei libri di testo “Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”, così come previsto dall'art. 5 del decreto legge n. 137/08 convertito nella legge n. 169/08.
Il 24 luglio è stata pubblicata la sentenza del ricorso al TAR avverso la C.M. n. 16 del 10 febbraio 2009 sull'adozione dei libri di testo.
Questa la parte conclusiva della sentenza:
"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis
definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il punto 3.3., lett. b) ed il primo periodo del penultimo comma della circolare MIUR n. 16 del 10 febbraio 2009, nella parte in cui non prevedono la deroga recata dall’espressione “Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” stabilita dal secondo periodo dell’art. 5 del D.L. n. 137/2008 nella cadenza quinquennale per l’adozione dei libri di testo e per il resto va respinto.".
In grassetto le parti della C.M. n. 16 del 10 febbraio 2009 annullate dal TAR:
"3.3 I vincoliLe adozioni secondo i criteri e le procedure sopra indicate devono rispettare i seguenti vincoli, oltre i tetti di spesa di cui si dirà più oltre:
a) la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo;
b) la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti;
c) la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l’editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. Il vincolo della non modificabilità del libro di testo da parte dell’editore per il periodo indicato non può avere decorrenza anteriore alla data di emanazione della legge 30 ottobre 2008, n. 169.
d) la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista a partire dalle adozioni relative all'anno scolastico 2009/2010 in relazione alla disponibilità di proposte editoriali. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.
I vincoli indicati si applicano per le nuove adozioni di libri di testo per l'anno scolastico 2009-2010, non per le conferme.
L’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto."
Quindi non è possibile modificare la scelta dei libri di testo “Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”, così come previsto dall'art. 5 del decreto legge n. 137/08 convertito nella legge n. 169/08.
Milano, 27 luglio 2009
Mario Piemontese
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