Relazione tecnica del testo modificato dal Senato
Art. 9 comma 23
Dossier di documentazione del Servizio Studi – Dipartimento bilancio della Camera dei Deputati a proposito della manovra anticrisi dopo l’approvazione del Senato del 15 luglio 2010
Il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali. Nella modifica intervenuta al Senato, viene fatto salvo il disposto dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame, il quale dispone che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008 siano comunque riservate al settore scolastico. Tali risparmi erano destinati ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010 (si rinvia alla scheda dell’articolo 8, comma 14).
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento presentato al Senato, afferma che con l’emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato – che ha fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 14, che, a sua volta, conferma la destinazione delle risorse di cui all’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008, al settore scolastico - è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui al medesimo art. 64, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente ed ATA della scuola, anche ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del comma 23 in esame, mediante compensazione delle correlate economie di spesa.
Pertanto la modifica introdotta risulta finanziariamente neutra, comportando un ampliamento delle finalità cui destinare il 30% delle economie previste dall’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che dalla relazione tecnica, come osservato anche nel corso dell’iter al Senato, non si evincono i dati necessari alla completa verifica delle quantificazioni. Ciò con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati dalla disposizione, alla loro distribuzione tra le classi stipendiali secondo la struttura indicata nella relazione tecnica e, in tale ambito, anche alla diversa anzianità maturata dai soggetti predetti. In mancanza di tali parametri, non risulta possibile procedere ad una verifica delle economie che la relazione medesima attribuisce allo slittamento di tre anni degli incrementi economici legati ai passaggi alle classi stipendiali successive.
Quanto alla modifica apportata dal Senato, si rileva che la destinazione delle risorse di cui all’art. 64, comma 9, del D.L. 112/2008 alla parziale compensazione delle economie derivanti dalla norma in esame, ai fini del graduale sblocco delle progressioni, si evince dalla relazione tecnica e non dalla formulazione letterale della norma.
Si ricorda che, in base all’articolo 64, comma 9, del D.L. 112/2008, una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 dell’articolo citato è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. Il comma 23 in esame, all’ultimo periodo, fa salvo quanto previsto dal precedente art. 8, comma 14, che, a sua volta, nel ribadire l’assegnazione al settore scolastico delle predette risorse, dispone che la destinazione delle somme sia stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia.