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Relazione tecnica del testo aggiunto dal Senato

by red — last modified 2010-07-27 18:00

Art. 4

Dossier di documentazione del Servizio Studi – Dipartimento bilancio della Camera dei Deputati a proposito della manovra anticrisi dopo l’approvazione del Senato del 15 luglio 2010

Per quanto concerne il personale della scuola, il comma 4-septies stabilisce che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie debba essere effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite lo strumento degli ordini collettivi di pagamento previsti dal D.M. 31 ottobre 2002. Viene precisato che quanto disposto dal presente comma è disposto a modifica di quanto dispone attualmente l’articolo 1, comma 601, della L.296/2006 (legge finanziaria 2007), che prevede l’assegnazione diretta di alcuni specifici Fondi alle istituzioni scolastiche. E’ fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, che continua ad essere pagato a carico dei bilanci delle scuole.

E’ escluso da tale eccezione, in virtù del rinvio all’articolo 2, comma 5, del D.L. n.147/2007 previsto nel comma 4-septies in esame, il personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, anche se nominato per supplenze brevi, per il quale l’ordinazione dei pagamenti è già attribuita al Servizio centrale informativo del ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, poiché il nuovo di sistema di pagamenti disposto dal comma 4-septies in esame interviene “a modifica”, come recita il comma medesimo, del meccanismo risultante dal comma 601 dell’articolo 1 L. 296/2006, si segnala l’opportunità di una modifica espressa di tale ultima norma..

Il comma 4-octies prevede che per ciascuna istituzione scolastica debba essere fissata annualmente,con apposito D.M., la dotazione finanziaria per le competenze accessorie del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici. Tale dotazione verrà poi ripartita ed erogata (anche qui il comma utilizza il termine “definita”) in base a criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa. Infine il comma 4-novies rimanda ad un successivo decreto ministeriale eventuali modifiche al regolamento sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al D.M. 1° febbraio 2001 n. 44.

Infine il comma 4-decies in esame reca disposizioni in merito alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dai precedenti commi da 4-septies a 4-octies che dispongono una specifica disciplina per i pagamenti mediante cedolino unico per il personale scolastico.

In particolare il comma dispone che esse concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale verranno attuate le disposizioni di cui al successivo articolo 42 che reca la disciplina delle reti di impresa (cui si rinvia).

La norma precisa che le somme destinate alle reti di impresa devono considerarsi al netto di quanto disposto dall’articolo 55, comma 7-bis, lett. c) che prevede dell’utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4, commi 4-bis e 4-undecies (che includono pertanto i predetti commi da 4-septies a 4-octies) in materia di cedolino unico, i quali costituiscono prioritariamente la parziale copertura, pari a 5.772.720 euro per il 2011 e 5.000.000 per il 2012, degli oneri recati dai commi da 5-bis a 5-septies dell’articolo 55, in materia di spesa per il personale militare.

La relazione tecnica La RT, allegata all’emendamento che ha introdotto i commi da 4-bis a 4-decies, afferma che la modifica comporta una radicale semplificazione nelle procedure di pagamento degli emolumenti complessivi che compongono la retribuzione dei dipendenti pubblici il cui stipendio è pagato attraverso il Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di circa 1,5 milioni di dipendenti pubblici di cui la gran parte è costituita dal personale della scuola.

L’emendamento favorisce il processo di attuazione delle disposizioni introduttive del cosiddetto “cedolino unico” a fronte delle quali sono previste maggiori entrate tributarie nel 2011 per 200 milioni di euro.

La relazione tecnica riferisce, inoltre, che le disposizioni semplificano la gestione dei capitoli di bilancio ed accrescono la capacità di controllo sulla spesa.

La relazione tecnica afferma, altresì, che l’emendamento, nell’ambito del comparto scuola consente di conservare in bilancio le somme che attualmente vengono versate dal Ministero dell’Istruzione presso i conti correnti bancari delle singole scuole e lì giacenti fino all’effettivo pagamento al dipendente. Ciò implica una riduzione del fabbisogno e della spesa per il finanziamento del debito, che prudenzialmente non viene quantificata.

L’applicazione dell’emendamento per il comparto scuola ha poi una seconda conseguenza. Per il solo primo anno d'applicazione, si osserverà, secondo la relazione tecnica, una minore spesa pari alle economie complessivamente realizzate dalle scuole sui propri fondi d'istituto. Ciò perché le economie realizzate dalle singole scuole sul proprio fondo sono ricontrattate sul fondo successivo e sono eventualmente pagate quindi con dodici mesi di ritardo. Né il costituendo fondo dovrà caricarsi dei residui corrispondenti alle economie degli anni precedenti, considerato che questi rimangono a carico dei bilanci delle scuole. Trattandosi, tuttavia, di somme una tantum, prudenzialmente, si ritiene opportuno non quantificarne gli effetti ai fini del bilancio dello stato.

Infine, si deve considerare che la centralizzazione dei pagamenti delle competenze accessorie nel comparto scuola consentirà un recupero di gettito tributario e contributivo che, per diversi motivi, non viene acquisito all’erario e che può essere stimato, in via prudenziale, limitatamente alla componente tributaria, nello 0,5% dell’ammontare dei “compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa”, pari a 1.524 milioni di euro come previsto dal CCNL del comparto relativo all’anno 2010. Pertanto, si stima un effetto di maggiori ritenute pari a 7,62 milioni di euro annui dal 2011.

Infine, la relazione specifica che le maggiori entrate, derivanti dai commi da 4-bis a 4-nonies, sono destinate a fronteggiare in parte l'onere di cui all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-sexies (c.d. mini naja), nella misura fissata dall'articolo 55, comma 7-bis, lettera c), e per la parte residuale, pari a circa 1,9 milioni per il 2011, 2,6 milioni per il 2012 e 7,6 milioni per il 2013 concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42.