NO-INVALSI
2011-03-19
Sintesi dei punti più significativi del DPCM e del Decreto milleproroghe
DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM)
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art 1
Comma 1- Il decreto definisce le modalità di applicazione del sistema di valutazione, merito e trasparenza del dlgs 150/09, per il personale docente ed educativo delle scuole del primo e secondo grado di istruzione ed istituzioni educative,istituzioni di alta formazione artistica e musicale ed enti di ricerca.
2- L’erogazione dei premi legati al merito e alla performance avverrà nell’ambito delle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa.
3- Dalle disposizioni del DPCM non devono derivare nuovi oneri a carico dello stato
Art 2
Comma 1 – La misurazione e la valutazione sono volte al miglioramento della qualità dei servizi delle istituzioni interessate
Comma 2 - le istituzioni adottano strumenti di valutazione idonei a soddisfare le esigenze dei destinatari delle attività e dei servizi
Comma 3- le istituzioni assicurano la massima trasparenza delle informazioni
Art 3 ( merito e premi)
Comma 1 - Le istituzioni promuovono il merito e la valutazione attraverso sistemi premianti selettivi e logiche meritocratiche
Comma 2 - E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata e in base ad automatismi degli incentivi e premi
Art 9 (criteri per l’attuazione del sistema premiale)
Comma 3- I premi, a qualunque titolo, saranno assegnati ad una fascia di insegnanti che non potrà comunque superare il 75% e al suo interno articolata secondo criteri meritocratici che saranno stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione di cui all’articolo 5.
Legge 10 del 26 febbraio 2011
Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225 con le modifiche
apportate in sede conversione. (MILLEPROROGHE)
4-duodevicies.
Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, […] e' riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalita' e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento.[…]. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
4-undevicies.
Con regolamento da emanare, […], e' individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)).
Secondo quanto indicato nell'emendamento, il sistema valutativo si baserà su tre cardini:
- l'Indire, che avrà compito di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- l'INVALSI che avrà compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
- un corpo ispettivo, composto da oltre 10mila ispettori che avranno il compito di valutare le scuole ( i docenti ) e i Dirigenti scolastici;
Nel regolamento, inoltre, dovranno essere indicati gli standard per la valutazione esterna della scuola
Inoltre,
l’art.27 del D.Lgs. 150/09 (cosiddetta legge Brunetta) prevede che:
una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (vedi i tagli) all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
NO ALLA GERARCHIZZAZIONE DEI DOCENTI