NO-INVALSI
Carpi,
2011-03-20
Dicono che le prove INVALSI non sono pensate né per valutare le scuole né per valutare i docenti.
Allora per evitare di parlare di cose che non si conoscono vi sottopongo la direttiva MIUR 74/2008 che detta il programma triennale per l’Istituto, con la specificazione e il dettaglio delle azioni che l’INVALSI dovrà compiere nell’ambito della valutazione del sistema scolastico, scuole e docenti compresi, alla faccia di chi non vuol vedere.
Direttiva MIUR 15.09.2008, n. 74.
VISTO ...
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VISTI ...
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TENUTO CONTO ...
PRESO ATTO ...
CONSIDERATO ...
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RILEVATA ...
la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 3, punto a) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 per consentire all'INVALSI di programmare le proprie attività per i prossimi tre anni scolastici decorrenti dal 1° settembre 2008. Essa si riferisce al sistema di istruzione, fermo restando che per le attività relative al sistema di istruzione e formazione professionale si provvede tramite adozione di specifiche linee-guida, definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
A. Definizione del quadro strategico
Le attività dell'INVALSI assumono valore strategico in quanto concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea in materia di istruzione e formazione, correlati al "processo di Lisbona", avviato nel 2000, e con più specifico riguardo alla qualità dei livelli di apprendimento. Esse si inseriscono nel più ampio contesto internazionale, sia in tema di indagini internazionali comparative sulla qualità dei sistemi nazionali di istruzione e sui livelli di apprendimento degli studenti, con riferimento alle metodiche adottate ed ai risultati conseguiti, sia in tema di promozione della cultura della valutazione.
B. Azioni
In relazione al quadro strategico sopra delineato, che presenta livelli di intervento locali, nazionali, europei ed internazionali, in base alle proprie caratteristiche istituzionali l'attività dell'INVALSI si concentrerà sulle seguenti aree di intervento:
VALUTAZIONE DI SISTEMA:
provvedere alla predisposizione di un rapporto annuale sulla scuola contenente:
- indicatori sulla domanda di istruzione, sulla distribuzione territoriale e sulle condizioni strutturali delle scuole, nonchè sulle risorse destinate al loro funzionamento;
- indicatori relativi all'analisi degli esiti quantitativi riguardanti le rilevazioni sugli studenti effettuate dal sistema informativo del Ministero (ammessi e non ammessi al successivo grado di istruzione, abbandoni etc..) e qualitativi rilevabili dalle indagini nazionali, internazionali e dalle prove nazionali degli esami di Stato (a conclusione del 1° ciclo e dei corsi di istruzione secondaria superiore).
VALUTAZIONE DELLE SCUOLE:
- definire, anche sulla base delle esperienze internazionali, un modello di valutazione delle scuole per rilevare quegli assetti organizzativi e quelle pratiche didattiche che favoriscono il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti;
- collaborare con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per costruire un sistema informativo che raccolga e renda fruibile per gli utenti, in primo luogo per le scuole, tutte le informazioni utili, anche raccolte da altri soggetti, sulle singole istituzioni scolastiche.
VALUTAZIONE (RILEVAZIONE) DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI:
- La rilevazione degli apprendimenti per la valutazione delle scuole (Sistema Nazionale di Valutazione):
- rilevare gli apprendimenti degli studenti nei momenti di ingresso e di uscita dei diversi livelli di scuole, così da rendere possibile la valutazione del valore aggiunto fornito da ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni. Tale rilevazione dovrà riguardare gli studenti della seconda e della quinta classe della scuola primaria, della prima e della terza classe della scuola secondaria di primo grado, della seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado. Per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti della terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della circostanza che, in base alla legge n. 176 del 25 Ottobre 2007, ogni anno gli studenti di questa classe saranno sottoposti ad una valutazione degli apprendimenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo.
La rilevazione sarà messa a regime nel corso di tre anni secondo la seguente scansione:
- anno 2008-2009 le scuole primarie,
- anno 2009-2010 le scuole secondarie di primo grado;
- anno 2010-2011 le scuole secondarie di secondo grado.
- considerare, in via prioritaria, quali aree disciplinari oggetto di valutazione nei tre anni di riferimento, l'italiano, la matematica e, in seconda istanza, le scienze. Sarà opportuno verificare anche la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell'apprendimento della lingua inglese nei vari ordini di scuola da mettere a disposizione delle scuole.
Esami di Stato:
- Esami di Stato Primo ciclo: predisporre la prova scritta nazionale prevista dalla legge n. 176 del 25 Ottobre 2007 in base ai criteri indicati dalla specifica direttiva ministeriale annuale, che coinvolgerà ogni anno tutti gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
- Esami di Stato Secondo ciclo: dare concreta attuazione al dettato della legge n. 1 del 2007 relativa agli esami di Stato e procedere alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dell'istruzione secondaria utilizzando le prove scritte degli esami di Stato.
Indagini Internazionali:
- assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dei ragazzi e degli adulti;
- provvedere alla massima diffusione dei risultati anche favorendo la loro analisi da parte del mondo della ricerca non solo accademica;
- aiutare le singole scuole ad utilizzare i risultati di queste indagini per identificare i punti di forza e di debolezza della loro azione didattico-educativa;
- nel triennio, l'INVALSI parteciperà ai seguenti progetti internazionali: OCSE-PISA (che nel 2009 dovrà coinvolgere un numero di scuole sufficiente a dare rappresentatività a campioni stratificati per regione e tipo di scuola), IEA-TIMSS Advanced (2008), IEA-ICCS (2009), IEA-TIMSS (2011), IEA-PIRLS (2011) e OCSE-PIIAC (2011).
VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA:
- formulare proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base degli esiti delle attività svolte in merito alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, previsto dall'art.1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- avviare un piano di ricognizione delle metodiche adottate a livello internazionale per la valutazione degli insegnanti con particolare riferimento all'uso di detta valutazione a fini premiali di carriera e retribuzione;
- Avviare analoga ricognizione per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.
• DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE:
- promuovere la cultura della valutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, per favorire la piena attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa;
- supportare la formazione in ogni scuola di una figura di riferimento per la valutazione nazionale e internazionale, in sintonia con la normativa di cui al CCNL di comparto;
- promuovere attività di ricerca a livello nazionale per attuare nuovi modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione degli alunni e delle istituzioni scolastiche, anche tramite convenzioni con Università ed altri enti di ricerca. Gli esiti di ciascuna ricerca dovranno essere riferiti al Ministro con apposita relazione.
L'INVALSI dovrà inoltre sviluppare le altre azioni commissionate dalle Direzioni Generali del Ministero oltre a quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono stati individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. In tal caso le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate e provvedere ad assegnare le relative risorse finanziarie.
Ai fini della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva saranno destinate le risorse finanziarie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e quelle stabilite in applicazione dell'art. 2, comma 427, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè eventuali altri finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, per quegli interventi prioritari fissati nella relativa direttiva ministeriale coincidenti con i compiti istituzionali dell'INVALSI.
La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.
NO ALLA GERARCHIZZAZIONE DEI DOCENTI