Da www.scuolaoggi.org del 1.12.2008
Il
tempo delle iscrizioni alle future classi prime si sta avvicinando e
dirigenti scolastici e collegi docenti si pongono il problema di quali
modelli orari e organizzativi presentare ai genitori per il prossimo
anno scolastico. La questione è complicata dal fatto che siamo nel bel
mezzo di una “riforma” avviata, la cosiddetta riforma Gelmini, i cui
contorni però sono tutt’altro che definiti, in particolare per quanto
riguarda la scuola primaria ove si prospetta un vero e proprio
stravolgimento del suo assetto di base. Cerchiamo di fare allora il
punto della situazione, sottolineando quel che c’è – sul piano
normativo – e quel che non c’è ancora ma che ci potrebbe/dovrebbe
essere. Quindi, quali sono gli spazi di movimento consentiti
nell’attuale contesto legislativo.
Innanzi
tutto abbiamo due leggi formalmente approvate dal parlamento. La prima
è la legge n.133 del 6 agosto 2008 (conversione del decreto legge
n.112) che riguarda il contenimento della spesa pubblica. L’art.64 -
che stabilisce l’obiettivo primario del risparmio di 8 miliardi di euro
nel settore dell’istruzione - prevede che il Ministro dell’Istruzione e
il Ministro dell’Economia congiuntamente predispongano un Piano
programmatico di interventi di razionalizzazione (comma 3). Questo
Piano è stato presentato in data 26 settembre. Per l’attuazione dello
stesso dovranno essere adottati uno o più regolamenti (comma 4, art.64).
Abbiamo
poi la legge n.169 del 30 ottobre 2008 (conversione del Dl n.137) che –
sempre nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui
all’art.64 - all’art.4 prevede ulteriormente la reintroduzione
dell’insegnante unico nella scuola primaria. Quindi la fine
dell’attuale organizzazione modulare. Nello stesso articolo si dice che
nei regolamenti si terrà conto “delle esigenze delle famiglie di una
più ampia articolazione del tempo scuola”.
Il Piano
programmatico - che quindi può essere considerato come un
corollario/allegato della legge - riafferma che va privilegiata
l’attivazione di classi con il maestro unico. Indica quindi altre
opzioni organizzative possibili, mutuate dal decreto legislativo
n.59/2004 (riforma Moratti): la prima di 27 ore, la seconda di 30 ore,
comprensiva dell’orario opzionale facoltativo (sempre “con
l’introduzione del maestro prevalente e nei limiti dell’organico
assegnato, integrabile con le risorse disponibili presso le scuole”).
“Potrà altresì aversi – si dice sempre nel Piano –
ai sensi del Dl 59/2004, una estensione delle ore di lezione pari ad un
massimo di 10 ore settimanali, comprensive della mensa”. Quindi il “tempo pieno” come è stato detto, in maniera genericamente ambigua.
Perché
ambigua? Perché mentre è chiaro che le 27 e le 30 ore altro non sono
che il prolungamento orario del tempo scuola base di 24 ore e del
maestro unico con ore aggiuntive, effettuate dallo stesso insegnante o
da altri docenti della scuola (in tal caso il maestro diventerebbe
“prevalente”) e a carico del fondo di istituto, sul tempo scuola delle
40 ore e/o tempo pieno si addensano plumbee nuvole di indeterminatezza.
Logica
vorrebbe infatti che anche le 40 ore - rispettando coerentemente il
modello pedagogico dell’insegnante unico - altro non fossero
(anch’esse) che il tempo base delle 24 ore più le restanti ore
aggiuntive a carico di altri docenti. E però è pur vero che il tempo
pieno (come su queste pagine abbiamo ripetuto fino alla noia) dalla
legge n.820 del 1971 alla legge n.176 del settembre 2007, prevede sì 40
ore di lezione (mensa inclusa) ma anche due insegnanti contitolari
assegnati alla classe, con le relative ore di compresenza settimanale.
E
proprio qui infatti si è accentrata la discussione, tutt’altro che
risolta. Se da un lato occorre riconoscere che un mero tempo scuola di
40 ore “comunque” finirebbe per accontentare le esigenze di tipo
“assistenziale” delle famiglie, è pur vero che molti genitori hanno
capito bene la differenza tra questo orario scolastico e il tempo pieno
vero e proprio, innanzi tutto sul piano qualitativo. In questo senso si
è mossa l’opposizione. Una mozione presentata dall’on. Manuela
Ghizzoni, PD, in sede di Commissione cultura della Camera fa esplicito
riferimento al tempo pieno classico (ex legge 820/71 e legge 176/2007)
con le sue peculiarità organizzative (intervento coordinato dei due
docenti contitolari, momenti essenziali di compresenza, progetto
educativo unitario) chiedendo praticamente al governo di salvaguardare questo modello organizzativo e didattico.
Questi
rilievi – anche sulla spinta della mobilitazione di questi mesi nelle
scuole - sembrano accolti dalla presidente della Commissione, on.
Aprea, che nella sua proposta di parere favorevole al Piano
programmatico pone alcune “condizioni”. Fra queste, appunto, il fatto
che “alle classi funzionanti a tempo pieno vengano assegnati due insegnanti per classe”.
Ma
l’ambiguità di fondo è tutt’altro che risolta, allorchè nella relazione
presentata dal governo, da parte del sottosegretario on. Pizza, si dice
che il tempo pieno viene confermato nelle consistenze di organico
attuali, con possibilità di ampliamento “utilizzando le economie derivanti dalla riduzione o eliminazione delle compresenze”.
Ancora una volta dunque un tempo pieno “zoppo”, privato delle ore di
compresenza e quindi senza più la piena titolarità dei due docenti
nella classe.
Non ci dilunghiamo ulteriormente su aspetti che
abbiamo abbondantemente già trattato in precedenti articoli.
Aggiungiamo solo che non crediamo che i regolamenti attuativi, senza i
quali le disposizioni di legge non sono attuabili, apporteranno
sostanziali elementi di chiarimento. Almeno a giudicare dalle bozze in
circolazione. Pensiamo piuttosto che confermeranno quanto già scritto
nel Piano programmatico e cioè che per la scuola primaria si prospetta
un ventaglio di possibili opzioni: le 24 ore (modello base), le 27 ore,
le 30 ore e le 40 ore. Questa questione (40 ore di scuola o tempo
pieno) si sbloccherà in maniera inequivoca soltanto quando verranno
definiti gli organici docenti a livello regionale (e quindi le
dotazioni per ciascuna provincia) e verranno assegnati gli organici
alle scuole (quanti docenti in rapporto alle classi). Solo allora il
rebus potrà dirsi definitivamente risolto.
Ma nel frattempo, che fare? Cosa possono e/o devono fare i dirigenti scolastici e le scuole?
Le opportunità dell’autonomia scolastica
Bisognerà
utilizzare le opportunità dell’autonomia per incrociare tutte le
possibili linee di resistenza all’inaccettabile impianto
tremontiano-gelminiano sia sul piano strettamente
giuridico-istituzionale sia sul piano della “tenuta” di un forte
movimento di contrasto in tutte le sedi e con tutte le forme possibili.
“Nello
Stato costituzionale l’ordinamento vive non solo di norme, ma anche di
apparati finalizzati alla garanzia di diritti fondamentali. In tema di
istruzione, poi, la salvaguardia di tale dimensione è imposta da valori
costituzionali incomprimibili”
Questa limpida “massima” della Corte
Costituzionale esprime, come meglio non si potrebbe dire, la esigenza ,
per gli operatori della scuola, di partire certo da un approccio
giuridico all’interpretazione delle norme ma non di restarne
prigionieri, perché debbono essere contestualmente utilizzate altre
chiavi di lettura di natura pedagogica e sociologica.
Dovremo
sempre, in ogni concreta azione, ricercare tutte le interpretazioni
possibili e tutte le modalità di attuazione della norma sostenibili sul
piano della legittimità ( in primis della legittimità costituzionale
per la salvaguardia di valori costituzionali incomprimibili).
Per
prima cosa, le istituzioni scolastiche debbono contrastare
efficacemente il ruolo, decisamente inappropriato, attribuito alla
famiglia. Resta confermato, nell’attuale impianto gelminiano, l’idea di
una scuola come puro servizio alla persona- ovvero alle famiglie-
annullando il senso e la funzione del sistema educativo pubblico per
ridurlo ad una mera contrattazione tra le parti ,che rischia di essere
interpretato in termini di differenziazione non solo dei percorsi, ma
anche degli esiti formativi. Questa idea deve essere combattuta da chi
continua a credere nei valori e nella funzione di una scuola pubblica
di qualità. E’ la scuola che deve presentare al più presto possibile il
proprio piano dell’offerta formativa (sia per la
scuola primaria che per quella secondaria di 1° grado) senza inventarsi
clamorose novità, ma difendendo i modelli consolidati da anni, che non
possono essere cancellati dallo spezzatino pedagogico che risulterebbe
dalle varie opzioni dei genitori. In particolare, debbono essere
illustrate, all’interno del POF, le concrete modalità operative e le
condizioni organizzative di utilizzo delle compresenze per dimostrarne
l’assoluta inderogabilità in una scuola che voglia affrontare i
problemi legati al recupero, alla didattica laboratoriale ed a tutte
quelle attività che sono essenziali per uno sviluppo equilibrato della
personalità di tutti e di ciascun alunno.
Bisognerà tener presente, senza timidezze di sorta, che le scuole sono accomunate allo Stato da una stessa destinazione di scopo,
che è il diritto del discente ad una prestazione qualificata degli
operatori scolastici per il conseguimento dei livelli essenziali delle
prestazioni determinate dal Miur. Ma esse agiscono con propri, distinti ed esclusivi poteri di autoregolamentazione.
Più esplicitamente : nelle materie che riguardano la definizione di tutte le forme di flessibilità didattica, di impiego dei docenti, di autoorganizzazione interna i
poteri delle istituzioni scolastiche sono esclusivi ed hanno come unico
limite il rispetto delle leggi generali . E, pertanto, una volta che
l’Amministrazione Centrale ha definito quasi tutto il definibile (gli
obiettivi generali, le competenze attese per gli alunni delle scuole
della Repubblica, le risorse umane e materiali da assegnare alle
scuole), il come realizzare gli obiettivi e i risultati attesi e
il come impiegare le risorse assegnate è competenza esclusiva e
inalienabile delle singole istituzioni scolastiche.
In
questa fase il ruolo più delicato è quello dei dirigenti scolastici,
che costituiscono certamente l’anello debole della catena, stretti come
sono dalle pressioni esplicite e “cordiali” dei piani alti
dell’Amministrazione scolastica per un’applicazione codina della
“riforma” e dall’altra dalle giustissime rivendicazioni dei collegi dei
docenti.
Bisogna sempre ricordare che il dirigente scolastico è un funzionario repubblicano, non un funzionario governativo.
E’ certamente un dipendente statale, ha anche, per certi aspetti,
subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti regionali e centrali ,
ma non ha un rapporto di “immedesimazione organica” simile o
assimilabile al personale inquadrato nella dirigenza amministrativa.
Occorre sempre far riferimento all'atto costitutivo della qualifica e,
quindi, rammentare che si tratta di una specifica forma di dirigenza:
""Il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo
criteri di efficienza e di efficacia formativa...nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici"". Anche in questo caso
si tratta di sentieri stretti, ma che debbono essere percorsi senza
tentennamenti. Il dirigente scolastico è, soprattutto, il
rappresentante legale dell'istituzione scolastica, che ha un suo potere
specifico di autoorganizzazione. Da ciò discende che il dirigente non
deve entrare in rotta di collisione né con le leggi né con eventuali
determinazioni degli organi collegiali in merito a questioni di
autoorganizzazione interna idonee a realizzare quei famosi criteri di
efficienza ed efficacia formativa.
Soprattutto in questo
momento particolare, utilizzando la pluralità di approcci giuridici e
psicopedagogici il dirigente deve rammentare che è buona cosa
appellarsi ad una costante giurisprudenza costituzionale che raccomanda
di adottare l’applicazione più coerente con i principi costituzionali.
Sono aumentati i poteri e le responsabilità dei dirigenti scolastici e
delle istituzioni scolastiche. Occorre ricordare che responsabilità, in
senso etimologico, significa “trovare risposte abili”
Il dirigente
deve presentare ai genitori il piano dell’offerta formativa e parlare
il linguaggio della verità. Deve spiegare ai genitori che la scuola
difenderà in tutti i modi leciti possibili la propria identità
istituzionale e le linee di politica scolastica identificate nel POF.
Ma deve chiedere anche esplicitamente ai genitori il sostegno attivo
alle scelte della scuola di qualità che essi stessi hanno sottoscritto
per i loro figli.
La scuola, pur dotata di ampia autonomia
didattica ed organizzativa, non ha in mano la leva fondamentale degli
organici. Ed in ogni caso, però, ad organici definiti la Scuola sarà
determinatissima ad usare tutte le forme di flessibilità previste dalla
legge sull’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Bisogna, però,
non accontentarsi da subito di scelte minimalistiche. Bisognerà
chiedere e lottare per ottenere tutto quello che è necessario per
l’efficacia e l’efficienza dell’offerta formativa, tenendo presente –
ce lo insegna la storia degli ultimi anni - che le stesse scelte
dell’Amministrazione Scolastica in ordine alla determinazione degli
organici saranno determinate dalla fermezza delle scuole nella difesa
del proprio impianto formativo e dall’ampiezza del movimento di lotta
che si determinerà nella società civile.
Gianni Gandola e Federico Niccoli