RIFORME
Roma,
2009-05-11
Bocciata da TAR del Lazio la circolare sui libri di testo
Il TAR del Lazio sospende in via cautelare la Circolare ministeriale n.16 del 10.2.2009.
(da
www.scuolaoggi.org ) La III sezione del TAR del Lazio, con ordinanza del 7 maggio 2009 ha accolto il
ricorso presentato da una ventina di insegnanti di scuola primaria della
provincia di Milano, in accordo con la Flc Cgil milanese, disponendo la
sospensione in via cautelare della Circolare ministeriale n.16 del 10.2.2009
relativa all’adozione dei libri di testo. Vediamo di ricostruire la
vicenda nel suo insieme facendo direttamente riferimento al testo stesso del
ricorso presentato dall’avv. Isetta Barsanti Mauceri e
all’ordinanza del TAR.
I ricorrenti, tutti docenti a tempo indeterminato che attualmente prestano
servizio presso le istituzioni scolastiche della provincia di Milano,
contestano il fatto che le disposizioni contenute nella CM impugnata sono
lesive della loro professionalità sotto il profilo della lesione alla libertà
di insegnamento ed al principio dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Con la legge n. 169/08 infatti è stata modificata la disciplina relativa
all’adozione dei libri di testo nelle istituzioni scolastiche statali ed
è stata prevista una disciplina volta a contenere la spesa libraria assegnando
una durata maggiore alla scelta dei libri di testo operata dagli Organi
Collegiali di ciascuna istituzione scolastica. Il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, quindi, in
esecuzione della nuova normativa, avrebbe dovuto con riferimento
all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2009/2010
dettare specifiche istruzioni.
Tuttavia, con il provvedimento impugnato, il Miur, anziché limitarsi a spiegare
ciò che la nuova normativa prevede, dopo aver richiamato le funzioni dei libri
di testo, le modalità ed i tempi di adozione, ha disatteso la normativa vigente
introducendo nuovi limiti e restrizioni. La CM impugnata, infatti, prevede
espressamente “le funzioni dei libri di testo (1), se ne indicano le
tipologie in un’ottica di diversificazione delle proposte editoriali (2),
se ne precisano modalità e tempi di adozione (3), si richiamano le soluzioni
organizzative previste dalla normativa (4), si definiscono le misure e gli
aspetti di natura finanziaria (5) nonché gli interventi di vigilanza e di
monitoraggio (6) ”. Ed ancora: “Gli insegnanti attualmente
impegnati nelle classi quinte della scuola primaria hanno cura di proporre al
collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III,
mentre gli insegnanti impegnati nelle classi terze, i libri di testo per le
classi IV e V. In ugual misura nella scuola secondaria la scelta sarà
effettuata dai docenti delle classi terminali.”
Ora, le modalità che i docenti devono seguire, e che il Ministero ha indicato
con la CM impugnata, violano palesemente i principi dell’autonomia delle
singole istituzioni scolastiche oltre che della libertà di insegnamento cui
il momento dell’adozione del libro di testo è una delle espressioni
tipiche.
Nella CM impugnata, infatti, il Miur, affermando di voler evitare alle famiglie
i costi eccessivi per l’acquisto dei libri di testo, interpreta in modo
errato anche la recente normativa (L. 169/2008) e stabilisce vincoli e
prescrizioni, quali la non modificabilità delle scelte da
parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti, palesemente
illegittimi che non possono trovare alcuna giustificazione, neppure sotto il
profilo di un risparmio economico per le famiglie, tanto meno nella scuola primaria
ove, come è noto, è sancita la gratuità dei libri di testo.
Il legislatore, secondo i ricorrenti, ha previsto una cadenza quinquennale
dell’adozione dei libri di testo, “salva la ricorrenza di
specifiche e motivate esigenze che giustifichino un’anticipazione
della scadenza; detta disposizione normativa, volta a contenere la spesa
libraria, prevede una situazione di normalità, ma prevede anche circostanze
eccezionali, quali ad esempio il cambio del docente, che possono motivare una
diversa scelta da parte del docente subentrato ad inizio a.s. e che in base
alla propria libertà di insegnamento decida di perseguire gli obiettivi
educativi preparando i propri allievi su di un diverso testo scolastico.
Il Miur, tuttavia, non sembra aver accolto questa lettura della norma quando
con la CM n.16/2009 detta le istruzioni per l’adozione dei libri di testo
stabilendo i vincoli che devono essere seguiti:
“Le adozioni secondo i criteri e le procedure sopra indicate devono
rispettare i seguenti vincoli, oltre i tetti di spesa di cui si dirà più oltre:
a) la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e
ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri
di testo;
b) la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della
scuola nell'arco dei due periodi previsti;
c) la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali
l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un
quinquennio, fatta salva la possibilità per l’editore di trasformare il
medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista.
Il vincolo della non modificabilità del libro di testo da parte
dell’editore per il periodo indicato non può avere decorrenza anteriore
alla data di emanazione della legge 30 ottobre 2008, n. 169.
[.. ]I vincoli indicati si applicano per le nuove adozioni di libri di testo
per l'anno scolastico 2009-2010, non per le conferme. L’assegnazione
di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente
in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In
proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa
vigilanza sul rispetto di tale divieto” (C.M. n.16/2009)
La CM impugnata, prevedendo che i docenti debbano individuare i testi
scolastici da adottare nelle classi per la durata di n. 5 anni, senza
possibilità di poter valutare, come invece prevede la legge, eventuali
alternative giustificate anche da particolari necessità, comprime
l’autonomia didattica degli stessi nonché le prerogative previste dagli
organi collegiali con particolare riferimento al Collegio dei docenti, la cui
competenza in tema di adozione dei libri di testo è espressamente prevista dal
Tu 297/94.
Peraltro, l’art. 3 del DPR 275/99, prevede, all’ultimo comma che
all’atto dell’iscrizione la scuola consegni alle famiglie il POF
(Piano dell’offerta formativa) in precedenza adottato e conseguentemente,
sulla base di detto POF che i medesimi siano anche edotti sul percorso
educativo che i docenti intendono seguire, comprensivo anche della scelta del
libro di testo adottato.
E’ di tutta evidenza, quindi, che la scelta del libro di testo debba
essere fatta dagli organi collegiali competenti sulla base della proposta del
docente che non può essere costretto a proporre quanto deciso tre o quattro
anni prima da altro docente.
Da quanto sopra – recita testualmente il testo del ricorso - appare
assolutamente evidente come il provvedimento adottato sia palesemente
illegittimo e pertanto debba essere annullato.
Il TAR del Lazio ha accolto nella sostanza queste motivazioni rilevando che,
come dedotto in ricorso, con una norma di rango sub secondario non possono
essere introdotti criteri più restrittivi di quelli stabiliti dalla norma di
rango primario. L’Amministrazione dell’Istruzione quindi, secondo
quanto disposto dal TAR, dovrà riesaminare la predetta Circolare n.16 nella
parte in cui non ha previsto che la cadenza di rinnovo dei libri di testo per
le scuole primarie e secondarie stabilita dal D.L. n.137/2008 conosce
l’eccezione della “ricorrenza di specifiche e motivate
esigenze” quali possono essere il cambio del docente.